L’obbligo di fatturazione elettronica che scatta dal 1° luglio per i subappalti e subcontratti nei rapporti con una PA, presenta dei profili di dubbio sul perimetro di prima applicazione che stanno creando non pochi problemi applicativi. Sul piano definitorio, il campo di applicazione della norma va ricondotto nell’alveo del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e della normativa antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010). Dalla ricostruzione normativa e interpretativa, è chiaro che la fattura elettronica va applicata negli appalti solo nei confronti della stazione appaltante pubblica o da parte di coloro che nell’esecuzione del contratto di appalto sono titolari di contratti di su-bappalto propriamente detto (vale a dire che esegue direttamente una parte dell’appalto) e di sub-contraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante e gli viene imposto il Cig o il Cup). Si ritiene che siano esclusi tutti coloro che, ad esempio, forniscono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione del Cig e Cup.