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Annullamento della pretesa – Ribaltamento della sentenza – Necessità di un nuovo ruolo

Pubblicato il 28 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 21974/2025, ha stabilito che, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia accolto interamente il ricorso, ma in secondo grado vi sia un ribaltamento della medesima, la cartella di pagamento originariamente emessa non ha valore. Pertanto, ai fini della riscossione occorre che vi sia una nuova iscrizione a ruolo con successiva notifica della (nuova) cartella di pagamento. Invece, nel diverso caso di ricorso parzialmente accolto, il ruolo originario resta valido per la parte ancora in essere a seguito della sentenza, in quanto la minor somma è comunque compresa nel medesimo senza che sia necessario sgravare gli importi e formarne uno ex novo (Cass. 16094/2024). 

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Calendario
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Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 giugno 2026
Corrispettivi distributori carburante mensilii

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di maggio, da parte dei...

Scadenza del 30 giugno 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 30 giugno 2026
Inps Dipendenti

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