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Annullamento della pretesa – Ribaltamento della sentenza – Necessità di un nuovo ruolo

Pubblicato il 28 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 21974/2025, ha stabilito che, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia accolto interamente il ricorso, ma in secondo grado vi sia un ribaltamento della medesima, la cartella di pagamento originariamente emessa non ha valore. Pertanto, ai fini della riscossione occorre che vi sia una nuova iscrizione a ruolo con successiva notifica della (nuova) cartella di pagamento. Invece, nel diverso caso di ricorso parzialmente accolto, il ruolo originario resta valido per la parte ancora in essere a seguito della sentenza, in quanto la minor somma è comunque compresa nel medesimo senza che sia necessario sgravare gli importi e formarne uno ex novo (Cass. 16094/2024). 

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Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).