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Doppio binario per la cessione di carburanti

Pubblicato il 30 giugno 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Doppio binario netto per la cessione di carburanti tra le operazioni che avvengono nella filiera degli operatori che trattano il bene e i gestori stradali che cedono gasolio o benzina per autotrazione. Mentre i primi dovranno emettere la fattura elettronica per certificare le cessioni, i secondi non saranno obbligati a emettere alcun documento di certificazione e a far gestire ancora le carte carburanti ai clienti, a meno che questi ultimi non paghino con mezzi di pagamento tracciabili alle condizioni imposte dal D.L. 70/2011 e con l’estensione dei mezzi di pagamento di cui al provvedimento n. 73203/18. Un’eccezione all’utilizzo della scheda carburante si riscontra nei casi in cui sia impossibile utilizzare la certificazione per mancanza del personale addetto all’impianto di distribuzione come avviene, ad esempio, con i self service. Anche in questo caso, come ha chiarito la circolare 8/E/18, esibendo la ricevuta rilasciata dall’impianto, il cessionario può richiedere l’emissione della fattura, naturalmente fino al 31 dicembre prossimo, in formato analogico.

L’alternativa tra scheda carburante e soli mezzi di pagamento tracciabili pone un dubbio sull’utilizzo del dipendente della propria carta di credito. In effetti, con la circolare n. 42/E/2012, le Entrate hanno chiarito che è necessario che il mezzo di pagamento elettronico utilizzato «sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall'emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell’acquisto». Su questo punto si ritiene applicabile quanto indicato, in contrasto con il citato documento di prassi, la circolare n. 8/E/2018 che in conformità alla ratio della disposizione considera validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibile secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. Quindi se il dipendente paga con la propria carta di credito il rifornimento e il relativo ammontare viene rimborsato con modalità di pagamento tracciabile, per le Entrate, non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di

lavoro ne consentirà pur sempre la deducibilità

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