Al fine di evitare che gli organi di controllo disconoscano la natura di acconto ai fini della detrazione dell’IVA ai pagamenti effettuati in via anticipata rispetto all’effettiva esecuzione dell’operazione, è opportuno procedere alla redazione di accordi chiari, possibilmente in forma scritta. Come riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria (con la circolare n. 4/1977), infatti, il regime Iva degli acconti è uguale a quello relativo all’operazione nell’ambito della quale sono previsti, in conformità agli accordi contrattuali siglati tra le parti, posto che gli acconti rappresentano «l’adempimento parziale» dell’operazione cui si riferiscono e non hanno autonoma fisionomia giuridica. Anche secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 10606/2015), affinché l’acconto rilevi ai fini Iva occorre che tutti gli elementi qualificanti la futura operazione siano conosciuti dalle parti e che i beni o servizi siano specificamente individuati.