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Gli accordi scritti evitano di riqualificare le somme anticipate

Pubblicato il 30 giugno 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Al fine di evitare che gli organi di controllo disconoscano la natura di acconto ai fini della detrazione dell’IVA ai pagamenti effettuati in via anticipata rispetto all’effettiva esecuzione dell’operazione, è opportuno procedere alla redazione di accordi chiari, possibilmente in forma scritta. Come riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria (con la circolare n. 4/1977), infatti, il regime Iva degli acconti è uguale a quello relativo all’operazione nell’ambito della quale sono previsti, in conformità agli accordi contrattuali siglati tra le parti, posto che gli acconti rappresentano «l’adempimento parziale» dell’operazione cui si riferiscono e non hanno autonoma fisionomia giuridica. Anche secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 10606/2015), affinché l’acconto rilevi ai fini Iva occorre che tutti gli elementi qualificanti la futura operazione siano conosciuti dalle parti e che i beni o servizi siano specificamente individuati.

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