Il rimborso dell’Iva corrisposta sugli acquisti effettuati per l’avvio di un’attività è sempre dovuto, anche laddove l’attività non sia mai iniziata. Ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso occorre, infatti, soltanto che i costi siano stati realmente sostenuti e che siano al tempo stesso inerenti all’esercizio. So-no queste le principali conclusioni cui è giunta la CTP Mantova 52/II/2018 depositata il 25 maggio 2018.