La tempistica di emissione e di gestione della liquidazione dell’Iva è direttamente collegata al momento di effettuazione dell’operazione, ma la trasmissione al sistema di interscambio può avvenire, per specifici motivi di processo, anche con qualche giorno di ritardo e non dà luogo a sanzioni. Questo è il principio espressamente previsto dalla circolare n. 13/E/2018 che ha consolidato i principi già esposti in materia dalla circolare n. 180/E/1998. La circolare con una specifica risposta affronta in successione 2 temi: l’emissione in caso di fattura differita e l’emissione di fattura immediata. In caso di fattura differita, l’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972 ammette la possibilità, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi (in presenza di determinate condizioni) di emettere la fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oggetto della transazione. Nel caso invece di fatturazione immediata, l’emissione della fattura deve avvenire entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. Per emissione s’intende, in caso di fatturazione elettronica, la trasmissione della fattura al cliente.