Fattura elettronica in luogo di quella scartata da emettersi con identica data e numerazione entro 5 giorni dal ricevimento della notifica di scarto: questa la regola operativa preferita dall’Agenzia delle entrate per documentare l’operazione effettuata secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 13/E/2018. In alternativa, ma comunque entro lo stesso termine di 5 giorni, quando il sistema contabile non permette di riemettere un nuovo documento con medesima data e numerazione del precedente, il contribuente può generare una nuova fattura con data e numero diversi a condizione che risulti un col-legamento con il documento scartato oppure ricorrere a una specifica numerazione da cui sia evidente la natura di documento rettificativo del precedente. Lo scarto può aversi nell’ipotesi in cui, pur in presenza di una fattura formalmente corretta, sia stato indicato un codice destinatario inesistente. Se il sistema gestionale dell’emittente non permette di emettere il nuovo documento con identici numero e data di quello scartato, oltre a dovere liquidare comunque correttamente l’imposta in ragione dell’operazione effettuata, il contribuente può attribuire al file da trasmettere un nuovo numero e data, purché coerenti con gli ulteriori documenti nel frattempo emessi. Deve essere tuttavia resa evidente la tempestività del-la fattura stessa rispetto all’operazione che documenta, garantendo un collegamento alla precedente fattura scartata dallo SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna.