Notizia

Tre vie per la nuova emissione

Pubblicato il 05 luglio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Fattura elettronica in luogo di quella scartata da emettersi con identica data e numerazione entro 5 giorni dal ricevimento della notifica di scarto: questa la regola operativa preferita dall’Agenzia delle entrate per documentare l’operazione effettuata secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 13/E/2018. In alternativa, ma comunque entro lo stesso termine di 5 giorni, quando il sistema contabile non permette di riemettere un nuovo documento con medesima data e numerazione del precedente, il contribuente può generare una nuova fattura con data e numero diversi a condizione che risulti un col-legamento con il documento scartato oppure ricorrere a una specifica numerazione da cui sia evidente la natura di documento rettificativo del precedente. Lo scarto può aversi nell’ipotesi in cui, pur in presenza di una fattura formalmente corretta, sia stato indicato un codice destinatario inesistente. Se il sistema gestionale dell’emittente non permette di emettere il nuovo documento con identici numero e data di quello scartato, oltre a dovere liquidare comunque correttamente l’imposta in ragione dell’operazione effettuata, il contribuente può attribuire al file da trasmettere un nuovo numero e data, purché coerenti con gli ulteriori documenti nel frattempo emessi. Deve essere tuttavia resa evidente la tempestività del-la fattura stessa rispetto all’operazione che documenta, garantendo un collegamento alla precedente fattura scartata dallo SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna.

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Acconti Mod. 730/2024

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Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2024 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l&...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Cedolare secca

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2024.