Responsabilità da autoriciclaggio esclusa solo in caso di utilizzo diretto dei proventi del reato presupposto. E senza che vengano posti in essere comportamenti indirizzati a nasconderne la provenienza illecita. E poi: il prodotto, profitto o prezzo dell’autoriciclaggio è del tutto autonomo da quello del reato presupposto e consiste nei proventi ottenuti dall’impiego del prodotto, profitto o prezzo del reato presupposto in altre attività (finanziarie, economiche, imprenditoriali, speculative). Sono queste le conclusioni cui approda la Corte di Cassazione con 2 importanti sentenze della Seconda Sezione penale depositate ieri; la n. 30399 e la n. 30401.