Anche la locazione di un immobile alla partecipata si considera attività economica ai fini dell’Iva e attribuisce alla holding lo status di soggetto passivo dell'imposta e il connesso diritto alla detrazione sulle spese generali. Tale diritto, qualora questa attività sia esercitata soltanto nei confronti di alcune partecipate, spetta in misura proporzionale. Queste le risposte che la Corte di Giustizia UE ha dato, con la sentenza pronunciata ieri, 5 luglio 2018, alla questione sollevata dal consiglio di stato francese con il procedimento C-320/17.