L'acquisizione e il mantenimento del diritto a una pensione complementare viene garantita anche nei confronti dei lavoratori che circolano liberamente tra gli stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro; questo è l'effetto che deriva dall'entrata in vigore, dal 14 luglio 2018, del Dlgs 21 giugno 2018, numero 88 che recepisce in parte la direttiva 2014/50.
La nuova disciplina interviene sul testo del Dlgs 252/2005 andando a modificarlo in tre punti al fine di garantire i diritti di previdenza complementare acquisiti anche ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e che in particolare vanno a lavorare all'estero nell'ambito dei paesi Ue.
Il primo intervento riguarda il periodo minimo di iscrizione a un fondo pensione, necessario per poter percepire la prestazione del fondo stesso all'atto del pensionamento in un regime di previdenza obbligatoria; tale arco di tempo, previsto per tutti in 5 anni, viene ridotto a 3 anni per i lavoratori il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.
La norma non pone limiti o condizioni particolari per ciò che concerne il periodo minimo richiesto per la mobilità lavorativa nei paesi Ue e neppure stabilisce che l'occupazione estera sia accompagnata dall'iscrizione ad un altro fondo pensione straniero.
Con le regole precedenti al Dlgs 88/2018 in caso di perdita dei requisiti di permanenza nel fondo pensione, come per esempio per la cessazione del rapporto e il passaggio ad altro settore produttivo diverso da quello di appartenenza precedente, l'articolo 14 del Dlgs 252/2005 prevedeva due possibilità rispetto al capitale maturato nel fondo fino a quel momento: o il riscatto della posizione o il trasferimento ad altra forma di previdenza complementare indicata dal lavoratore.
Ora con il nuovo decreto si aggiunge una terza opzione che è il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza diulteriore contribuzione.
Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva la maturazione nel fondo di un valore minimo della posizione accreditata pari ad almeno una mensilità dell'assegno sociale, cioè a 453 euro ai valori attuali. Il fondo pensione è tenuto a informare l'iscritto di queste opzioni.
La Covip, cioè l'organo di vigilanza, deve garantire poi che ciascun fondo pensione fornisca, sia nei confronti dei lavoratori attivi che verso i lavoratori cessati o gli eredi e beneficiari nei casi di cessazione di iscrizione, una serie di notizie relative allo status della posizione di previdenza complementare riferita all'iscritto e in particolare sulle conseguenze legate all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro in relazione ai seguenti aspetti:
- valore dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;
- condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici complementari in sospeso a causa della mancata ulteriore contribuzione.