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Sanzioni ridotte per violazioni sull’orario di lavoro. Si applicano anche al coobbligato.

Pubblicato il 27 luglio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce nuovi chiarimenti in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 153/2014 in materia di sanzioni sull’orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di pagamento per gli obbligati solidali, art. 6 L. n. 689/1981.


Si ricorda che la sentenza n. 153/2014 è intervenuta per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 213/2014), in merito alle sanzioni applicate per violazione degli articoli inerenti la durata massima dell’orario di lavoro, il riposo giornaliero, il riposo settimanale e le ferie annuali.


Sul punto si è fatto sentire il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare prot. 12552 del 10 luglio 2014, che ha fornito indicazioni operative per le sanzioni riferite alle violazioni commesse nell’arco temporale che va dall’1 settembre 2004 al 24 giugno 2008, stabilendo la rideterminazione delle sanzioni ricadenti nella sentenza della Corte, secondo gli importi ridotti, tranne nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio non fosse passato in giudicato.


Ora, si chiede all’Ispettorato se la rideterminazione degli importi derivanti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro possa riguardare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione, qualora il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse stato ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della suddetta sentenza.


La nota-circolare INL n. 11 del 26/7/2018 richiama in primo luogo l’articolo 1306, comma 2, del codice civile che permette al condebitore rimasto estraneo al giudizio di avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore; poi, si rifà anche alla sentenza n. 276/2013 della Corte di cassazione che, seppur relativa ad un contenzioso tributario, prevede che, in presenza di più condebitori in solido della stessa imposta, se uno solo impugna l’avviso di accertamento, la definitività di questo può andare a vantaggio del debitore inerte.


Pertanto, anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione può fruire della rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro se il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza n. 153/2014.


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