I debiti tributari di una società di capitali, rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione dell'ente, si trasferiscono in capo agli ex soci, indipendentemente dall'aver riscosso o meno delle somme col bilancio finale di liquidazione. La limitazione della responsabilità personale in base alle somme effettivamente riscosse col riparto finale, dunque, può essere vantata soltanto sul piano della riscossione e non anche su quello accertativo e/o processuale, ove il fenomeno di tipo successorio in capo ai soci si verifica sempre e comunque. Di più. Non è neppure necessario che il titolo si sia formato in data anteriore alla cancellazione della società, poiché l'atto impositivo può essere notificato direttamente agli ex soci anche in un momento successivo all'estinzione dell'ente e all'approvazione del bilancio finale di liquidazione; ciò anche a prescindere dalla reviviscenza quinquennale delle società estinte, ai soli fini tributari, introdotta dal D.Lgs. 175/2014. Sono le conclusioni che si traggono dalla lettura dell'ordinanza n. 17243/2018 della Corte di Cassazione, depositata il 2 luglio.