I ricavi derivanti da fatture false non concorrono alla formazione del reddito dichiarato se direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi parimenti fittizi. Grava sul contribuente dimostrare la fittizietà di tali componenti e la loro correlazione rispetto ai costi falsi. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18390 depositata ieri.