Anche il secondo decreto correttivo sulla riforma del Terzo settore ha concluso il suo iter. Il CdM ha approvato ieri in via definitiva anche il decreto che corregge il D.Lgs. 112/2017 sull’impresa sociale, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni di Camera e Senato. Sugli incentivi a favore di chi investe nelle imprese sociali, la disciplina viene allineata a quella delle start up innovative. Nella nuova formulazione sono agevolabili solo gli investimenti eseguiti dopo il 20 luglio 2017 a favore di imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di 5 anni. Il periodo minimo di detenzione dell’investimento, inoltre, viene portato da 3 a 5 anni, al fine di rafforzarne la stabilità nel tempo. Il regime fiscale dell’impresa sociale viene parzialmente riscritto. A tal fine, sono esclusi dall’agevolazione tutti gli utili e gli avanzi di gestione impiegati in maniera diversa, come quelli destinati ad aumento gratuito del capitale ovvero secondo le previsioni dell’articolo 3, D.Lgs. 112/2017. Il termine per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni viene allungato: si passa dagli originari 12 mesi a 18, con scadenza a gennaio 2019, per consentire agli enti di prepararsi meglio alle novità della riforma, facendo scelte consapevoli. Infine, il correttivo introduce all’articolo 12, D.Lgs. 112/2017 una clausola di salvaguardia, volta a garantire che le operazioni straordinarie delle imprese sociali in forma di cooperative siano svolte nel rispetto delle norme dettate dal codice civile per questo tipo di società e delle finalità loro proprie.