Ritenute d’acconto subite scomputabili anche in assenza della certificazione del sostituto. Se le ritenute a titolo d’acconto sono state operate e quindi il contribuente le ha effettivamente subite quale decurtazione del corrispettivo dovuto, ha comunque diritto di scomputarle dalla dichiarazione dei redditi. Ad affermare la possibilità di scomputare le ritenute subite, anche in assenza delle relative certificazioni, è la sentenza n. 18910 depositata ieri dalla Corte di Cassazione.