Più controlli e sanzioni più pesanti per chi beneficia di aiuti di stato e delocalizza la produzione all’estero nei 5 anni successivi. Questo è uno degli obiettivi del D.L. 87/2018. Il decreto, all’articolo 5, fa esplicito riferimento ai trasferimenti di un’attività economica, o di una sua parte, dal sito produttivo incentivato a un altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento secondo l’articolo 2359, cod. civ.. Il decreto lascia alle Amministrazioni competenti la definizione dei tempi e delle modalità per le attività di controllo, per l’accertamento della decadenza dai benefici ottenuti dalle imprese che delocalizzano e per la restituzione di tali benefici. La nuova normativa si applica ai benefici non ancora concessi o messi a bando. Per quelli già concessi o banditi, e per gli investimenti agevolati già avviati, prima dell’entrata in vigore del decreto, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa quella prevista dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (L. 147/2013) che prevede la restituzione dei contributi in conto capitale ricevuti in caso di delocalizzazione della produzione dal sito incentivato ad un Paese extra-Ue entro tre anni dall’ottenimento dei contributi, nel caso in cui la delocalizzazione comporti una riduzione del personale pari almeno al 50%.