La plusvalenza dell'immobile donato indirettamente si calcola al valore normale. Per la determinazione della plusvalenza in caso di rivendita di un bene immobile da parte del beneficiario non esercente attività di impresa, infatti, non si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dall'erogante la liberalità. Non si può, dunque, applicare l'articolo 68, comma 1, secondo capoverso del D.P.R. 917/1986 (plusvalenze), in quanto l'atto di riferimento è un negozio diverso da una donazione, non suscettibile di riqualificazione. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale del notariato tramite la pubblicazione dello studio n. 15/18 volto all’analisi e all'approfondimento del discusso tema delle liberalità indirette nel regime delle imposte sui redditi.