I costi indeducibili concorrono a determinare il beneficio fiscale sull'Ires. Laddove l'articolo 11, D.P.R.601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) prevede che i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi, se l'importo delle retribuzioni pagate ai soci non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti i costi escluse le materie prime e sussidiarie, anche i costi ritenuti indeducibili vanno considerati tra i costi complessivi, ai fini della valutazione del rapporto percentuale con il costo del lavoro. Questo il principio enunciato nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 19589.