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Bonus pubblicità, compensazioni solo dopo il riparto definitivo

Pubblicato il 28 luglio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il D.P.C.M. 90/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 170 del 24 luglio, attua il credito d’imposta riconosciuto, a regime, dall’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, in relazione agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Dal punto di vista fiscale, si ricorda che nel conteggio del beneficio le spese per l’acquisto di pubblicità si considerano sostenute secondo le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, Tuir. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, in base all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ed è concesso nel limite massimo complessivo dello stanziamento di spesa stabilito dalla legge. L’articolo 6 disciplina i controlli e le cause di revoca dell’agevolazione. In ogni caso, l’articolo 4, comma 2 prevede un sorta di controllo preventivo sull’effettuazione delle spese che originano il beneficio, che deve risultare da un’attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, D.Lgs. 241/1997, legittimati ad apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis, cod. civ..

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