Prosegue la linea dura della Cassazione sulle violazioni in materia di plafond degli esportatori abituali. Con ordinanza n. 14158 del 4 giugno, i giudici negano che abbia valenza meramente formale l’errata indicazione in dichiarazione annuale del metodo di calcolo mensile (rapportato alle operazioni rilevanti dei 12 mesi precedenti), anziché di quello cosiddetto solare (correlato alle operazioni dell’anno precedente) concretamente utilizzato dal contribuente. Assai più articolata la motivazione della sentenza n. 15835/2018, la quale afferma come l’indebito utilizzo del plafond per mancanza del requisito soggettivo (ma lo stesso potrebbe dirsi per un utilizzo eccedente quanto di spettanza) rappresenta una violazione sostanziale, non superabile in base al ragionamento, posto a fondamento della sentenza cassata, secondo cui, anche se fosse stata applicata l’Iva sugli acquisti (eseguiti invece in regime di non imponibilità), questa sarebbe stata detraibile, senza danni per l’Erario.