La scadenza di oggi della rottamazione rappresenta per molti contribuenti l’ultima spiaggia per fruire delle dilazioni dell’Agenzia delle entrate–Riscossione. La regola generale prevede che, in caso di decadenza dalla rottamazione, il debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, non può più essere rateizzato. Questa regola, identica per tutte le procedure, subisce 2 eccezioni. La prima riguarda i debitori che, alla data di presentazione dell’istanza, avevano una dilazione pendente. La seconda coinvolge i contribuenti che hanno presentato la domanda di definizione agevolata quando erano decorsi meno di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.