Dal 1° luglio 2018 le retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti e i compensi ai collaboratori devono essere corrisposti unicamente con mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità. La previsione è contenuta nella legge di Bilancio 2018. I pagamenti devono essere effettuati attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Tuttavia la novità non riguarda ogni somma corrisposta a questi soggetti. L’uso del denaro contante è ancora consentito in alcuni casi come, ad esempio, per gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione delle prestazioni. La mancata applicazione della previsione riguarda, quindi i rimborsi per le spese di viaggio, di vitto e/o alloggio. Il chiarimento è stato fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 6201/18.
È stato cosi chiarita, come richiesto espressamente da Confindustria, la portata dell’art. 1, commi da 910 a 915, della legge n. 205/2017. La motivazione della nota è fondata su di un’interpretazione rigorosamente letterale della disposizione la quale fa espressamente riferimento al pagamento delle retribuzioni. Pertanto possono considerarsi esclusi dall’ambito applicativo della norma tutti i pagamenti effettuati a titolo diverso come i compensi pagati per un tirocinio aziendale, nonché quelli concernenti borse di studio erogate da fondazioni, enti privati e aziende.
La nota in rassegna pone l’accento sulla necessità della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa. Conseguentemente sono escluse dalla disciplina e dalle relative limitazioni anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale i cu pagamenti non devono essere tracciati. In questo caso trovano applicazione gli altri limiti all’uso del contante previsti dall’ordinamento. Deve essere in primis rispettata la soglia di 2.999,99 euro prevista dall’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007, cioè dalle disposizioni in tema di antiriciclaggio.
Quest’ultima disposizione opera su di un piano diverso ed ha un’altra finalità. Rimane quindi comunque in vigore.
Invece, la norma prevista dall’ultima legge di Bilancio intende evitare che la busta paga rechi l’indicazione di un importo superiore rispetto a quello effettivamente corrisposto. Conseguentemente la disposizione non ammette deroghe e non è possibile effettuare alcun pagamento in contanti, neppure parzialmente, ed entro il limite di 2.999,99 individuato dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Nell’ipotesi in cui dovesse essere utilizzato, anche parzialmente, un mezzo di pagamento non in grado di assicurare la tracciabilità, il datore di lavoro rischierà l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui importo sarà variabile da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro. Inoltre la sottoscrizione del lavoratore della busta paga non rappresenta la prova dell’avvenuto pagamento dell’importo indicato da tale documento.
A tal proposito deve essere ricordato che l’eventuale sanzione irrogata, ove pagata nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, è ridotta o al doppio del minimo o a un terzo del massimo. In pratica si considera la sanzione meno onerosa.
Sono poi previste ulteriori deroghe. Ad esempio, la novità non è applicabile alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori domestici quali, ad esempio, colf e badanti. La medesima deroga è prevista per le retribuzioni corrisposte dalla Pubblica Amministrazione.