Con la nota 6316 del 18 luglio 2018 , l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito la natura giuridica dell’illecito previsto dall’articolo 15, comma 4, della legge 68/1999 sul collocamento dei lavoratori disabili e ha fatto il punto sull’applicazione delle sanzioni.
Le imprese che non assumono i lavoratori con disabilità dopo 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo, sono soggette a una sanzione amministrativa per ogni giorno lavorativo durante il quale risulta non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota prevista dall’articolo 3 della legge 68/1999. La sanzione, il cui importo deve essere versato al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, è pari per ogni giorno lavorativo, a cinque volte la misura del contributo “esonerativo”, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato. Attualmente la misura del contributo esonerativo è di 30,64 euro, che moltiplicato per cinque darà luogo a una sanzione di 153,20 euro per ogni giorno lavorativo, risultante dal Libro unico del lavoro.
Il Jobs act ha introdotto l’istituto della diffida ex articolo 13 del Dlgs 124/2004, portando così la sanzione a 38,30 euro per ogni giornata di mancata assunzione. In sostanza, se la scopertura è ascrivibile, per ragioni imputabili al datore di lavoro, alla mancata presentazione dell’avviamento o a una richiesta di convenzione entro 60 giorni, la diffida consisterà nel presentare una richiesta di assunzione numerica o nello stipulare un contratto di lavoro (nota 2283 del 23 marzo 2018). Gli importi delle sanzioni sono adeguati ogni cinque anni dal ministero del Lavoro. Ovviamente, il datore di lavoro non è responsabile se i ritardi sono da ascrivere all’ufficio competente.
In definitiva, le aziende devono attivarsi entro i 60 giorni nel caso di variazione dell’organico che determini nuovi obblighi di assunzione di personale con disabilità. Se l’azienda non riesce a rispettare il piano di avviamenti previsto dalla convenzione, deve rimodulare le scadenze con il servizio competente.
Alla scadenza eventuale del periodo di sospensione, le imprese devono assolvere alle assunzioni nei successivi 60 giorni. Devono adempiere agli avviamenti predisposti dal servizio competente, siano essi numerici o nominativi e infine devono comunicare la risoluzione del rapporto con il disabile entro dieci giorni dalla cessazione.
Se le aziende non osservano questi obblighi, scattano le sanzioni. Anche il mancato invio del prospetto informativo sulla situazione occupazionale per quanto riguarda gli obblighi della legge 68/1999, entro il 31 gennaio, quando c’è una variazione della base occupazionale tale da modificare l’obbligo, è sanzionato con l’importo di 635,11 euro, maggiorato di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
L’articolo 5, comma 5, della legge 68/1999 prevede, infine, che in caso di omissione totale o parziale del versamento del contributo esonerativo, la somma dovuta possa essere maggiorata dal 5 per cento al 24 per cento su base annua.