L’articolo, partendo dal principio statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19989/2018 analizza i requisiti per poter fruire dell’agevolazione c.d. prima casa. L’ordinanza, nello specifico, afferma come il concetto di “casa di abitazione”, ai fini dell’agevolazione “deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato, sicché tale idoneità deve ritenersi insussistente nel caso in cui l'immobile sia locato a terzi, conseguentemente, l'agevolazione spetta anche all'acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa”.