L’autore affronta i principi espressi dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 16/E/2018 in merito alla transazione ex articolo 182-ter, L.F.. In particolare, il documento di prassi ha affermato che nell’ambito del concordato preventivo, il pagamento parziale dei debiti tributari può avere luogo solo se un professionista indipendente attesta che il pagamento offerto mediante la transazione fiscale è più conveniente per l’Erario rispetto a quello che quest’ultimo riceverebbe a seguito della liquidazione dell’impresa. Inoltre, ai fini di tale confronto l’attestatore deve tenere conto anche del maggiore apporto patrimoniale rappresentato dai flussi generati dalla continuazione dell’attività aziendale, che non costituisce una risorsa economica nuova, ma “finanza endogena”. L’articolo prosegue analizzando in maniera critica tali posizioni assunte dall’Agenzia delle entrate in cui viene dato per scontato che la disposizione recata dall’articolo 160, comma 2, L.F. deve interpretarsi nel senso che il quid pluris generato dal risanamento deve essere destinato integralmente al soddisfacimento dei crediti privilegiati.