Lo schema di D.Lgs. di attuazione della direttiva Atad riscrive i criteri per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata. L'articolo 5 introduce un diverso requisito per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda che la partecipazione sia o non di controllo (sempre secondo la stessa nozione valevole ai fini della rivista disciplina Cfc). Il nuovo articolo 47-bis stabilisce, infatti, nuovi criteri per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata prevedendo 2 distinte fattispecie. Nel caso di partecipazioni di controllo, il test per l'individuazione del regime fiscale privilegiato è (ora) basato sul confronto tra la tassazione effettiva estera e il 50% della tassazione effettiva italiana. Nel caso di partecipazioni di controllo, dunque, la condizione è rappresentata da una tassazione effettiva nel paese di localizzazione del soggetto controllato non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato residente in Italia. Resta invariato, invece, per le partecipazioni non di controllo il confronto tra l'aliquota nominale estera e il 50% dell'aliquota nominale italiana, tenendo conto dell'eventuale impatto su tali aliquote nominali della presenza di regimi speciali.