Il Mef, rispondendo a un’interrogazione parlamentare in commissione Finanze della Camera ha afferma-to che i concordati preventivi in continuità aziendale “indiretta”, ai fini della detassazione delle sopravvenienze attive che si originano dagli stralci dei debiti, si considerano equiparati a quelli liquidatori. Nel caso in cui l’impresa debitrice cessa l’attività per effetto del trasferimento aziendale previsto dal piano di concordato in continuità, essa potrà usufruire della integrale esenzione delle sopravvenienze attive come previsto per le corrispondenti procedure liquidatorie.