La CTP di Firenze, con la sentenza n. 800/4/18 del 14 settembre 2018 ha statuito che la fruizione della detrazione per risparmio energetico da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito d'impresa, compete con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.