Un padre può fruire dei riposi giornalieri per maternità seppure la moglie, lavoratrice autonoma, stia contemporaneamente beneficiando del trattamento economico derivante dalla nascita del figlio. Con la sentenza 22177/2018, la Corte di cassazione ha respinto la tesi dell’Inps secondo cui la fruizione dei riposi da parte del padre lavoratore dipendente (2 ore al giorno nel caso di orario di almeno 6 ore) sarebbe alternativa all’indennità per la madre, così come è previsto quando quest’ultima è una lavoratrice dipendente.
La Suprema corte sottolinea che l’articolo 40 del Dlgs 151/2001 stabilisce espressamente la possibilità per il padre di utilizzare i permessi «nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente». A sua volta quest’ultima può rientrare al lavoro in ogni momento dopo il parto, anche mentre beneficia dell’indennità. Dunque non c’è il requisito dell’alternatività tra riposi e trattamento economico.
Di conseguenza, dato che entrambi i genitori possono lavorare dopo la nascita del figlio, «risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa».