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Retribuzione: obbligo di tracciabilità anche per l’indennità di trasferta

Pubblicato il 14 settembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Anche le indennità forfetarie di trasferta dovranno essere pagate in maniera tracciabile. L’interpretazione arriva dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha diramato, il 10 settembre 2018, la nota n. 7369 con nuove precisazioni ed indicazioni operative agli ispettorati interregionali e territoriali nonché ad agli altri soggetti interessati, sulle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.


Ricordiamo che l’INL era già intervenuto con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018 e successiva nota integrativa n. 5828 del 4 luglio 2018, ma il nuovo documento del 10 settembre 2018 fornisce maggiori indicazioni interpretative rispetto ai precedenti documenti di prassi su importanti aspetti della disciplina entrata in vigore dal mese di luglio scorso.


Uno dei punti più attesi era quello relativo alla posizione dell’INL in merito all’ambito di applicazione della disciplina ed in particolare sul concetto di retribuzione. Il citato comma 910, infatti, prevede che l’obbligo riguarda “la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa”, senza fornire ulteriori indicazioni.


La nota n. 4538 conferma naturalmente che le regole si riferiscono soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione e che quindi l’utilizzo delle modalità previste per la tracciabilità non riguarda la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.


Relativamente all’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), si ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.


Per l’Ispettorato nazionale, tale interpretazione deriva dalla ratio della disposizione che deve consentire di mettere in condizione il personale ispettivo di accertare gli effettivi importi versati al lavoratore “forfettariamente”, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte (art. 51, comma 5, del TUIR). Invero anche la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con l’approfondimento dell’8 giugno 2018, aveva ritenuto che l’esclusione riguardasse gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali.


Il documento dell’INL rimane naturalmente un documento di prassi, ma occorre ricordare che le conseguenze previste in caso di violazione della disciplina operano, oltre che sul piano probatorio relativo all’avvenuto pagamento delle retribuzioni, anche su quello sanzionatorio.

Si ricorda che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga (comma 912) non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Inoltre, al datore di lavoro o al committente che viola l'obbligo di tracciabilità (comma 910) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro (comma 913).


Circa le modalità di pagamento, l’INL ritiene che soddisfi il requisito previsto dalla lettera c) del comma 910 “pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento” anche l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

Condivisibilmente, infatti, la nota tiene conto che in questo caso appare comunque assicurata la finalita` antielusiva della norma, tenuto conto che il pagamento e` effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza.

La nota del 10 settembre scorso fornisce poi indicazioni agli ispettori sulle procedure da adottare per la verifica presso gli istituti di credito – concordate con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e condivise con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).


L’INL, infine, puntualizza comunque che e` rimessa alla valutazione del personale ispettivo, sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento, l’attivazione delle procedure indicate nella nota.

 

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