Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un’istanza di interpello proposta da UGL Terziario (n. 5/2018), interviene in materia di verifica della regolarità complessiva degli appalti di servizi.
La disciplina previgente in materia attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
La legge 20 aprile 2017, n. 49 ha, infatti, soppresso la facoltà attribuita alla contrattazione collettiva, di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.
In questo caso viene richiesto al dicastero se, nel caso in cui i contratti collettivi hanno istituito misure di verifica e di controllo sulla regolarità complessiva degli appalti, è prevista una retroattività della norma.
Il Ministero del Lavoro, acquisito anche il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del suo Ufficio legislativo, specifica che il testo della norma preclude la possibilità per il contratto collettivo di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti. Tale preclusione opera a far data dal 17 marzo 2017, senza che sia prevista alcuna disciplina transitoria nè sui contratti collettivi in corso di validità nè sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo.
Ne deriva che:
- resta comunque preclusa per il futuro la possibilità che i contratti collettivi possano inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà;
- le disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017 non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.