Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto, in data 13 settembre 2018, con la risposta all’interpello n. 5/2018, in materia di appalti e solidarietà del committente, a seguito di richiesta da parte dell’UGL.
Più nello specifico, è stato chiesto di conoscere la corretta interpretazione dell’art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003, dopo la soppressione della norma che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.
In proposito viene precisato, innanzitutto, che la suddetta modifica normativa ha effetti dal 17 marzo 2017, senza che sia stata prevista alcuna disciplina transitoria né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di validità né sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo ai sensi di eventuali previsioni collettive attuative della disposizione abrogata.
Posto ciò, il Ministero chiarisce che l’eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva opera sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà.
Inoltre, le disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data e la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 25/2017 (17 marzo 2017), sempre che ricorrano le condizioni previste.