La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24139/2018 ha precisato che l’incarico di amministratore di società si presume a titolo oneroso; il compenso è dovuto all’amministratore a prescindere dal fatto che egli lo richieda; la gratuità dell’incarico può derivare da una apposita clausola in tal senso contenuta nello statuto della società o nel contratto con il quale viene conferito l’incarico di amministrazione; l’amministratore può rinunciare, anche tacitamente al compenso che gli sarebbe dovuto.