Gli autori sottolineano come, pur in assenza di una specifica disposizione normativa, il credito di imposta R&S sia fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure di agevolazione non dispongano espliciti divieti (circolare n. 5/E/2016) e quindi superammortamento, Ace e patent box. La regola è, quindi, quella della libera cumulabilità del credito d’imposta con le altre misure di favore, fermo restando il principio generale, chiarito dallo stesso documento di prassi, secondo cui il concorso di più agevolazioni sugli stessi costi ammissibili incontra il limite massimo rappresentato dagli stessi costi sostenuti (assunti al lordo di eventuali altri contributi pubblici o agevolazioni fruite).