L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 27 ha precisato come nelle operazioni societarie di fusione inversa, con ricostituzione in capo al soggetto incorporante delle riserve fiscali, trovano applica-zione le stesse disposizioni previste in materia di fusione diretta. All'avanzo da fusione derivante da una operazione di fusione inversa, con incorporazione totalitaria della società controllante, infatti, si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 172, Tuir, sulla ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e sulla stratificazione delle altre riserve.