L’Agenzia delle entrate, con una risposta a un’istanza di interpello (non pubblicata) ha fornito un chiari-mento per i soggetti che, sulla base dei vincoli dettati dai Principi contabili di riferimento, non possono iscrivere direttamente nello schema di bilancio le informazioni richieste dalla normativa di riferimento, ai fini del cosiddetto “affrancamento derogatorio” dei valori immateriali “acquisiti” a seguito di alcune tipologie di operazioni. L'Agenzia delle entrate, aderendo alla tesi interpretativa proposta dalla società istante, ha ritenuto che la Nota integrativa rappresenti uno “strumento alternativo idoneo al medesimo scopo”, anche tenuto conto che essa forma, per legge, parte costitutiva del bilancio (articolo 2423, cod. civ. e, per quanto riguarda il bilancio consolidato, articolo 9, D.lgs. 127/1991).