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Venti rate in 5 anni per la chiusura delle liti con il Fisco

Pubblicato il 16 ottobre 2018 Il Sole 24 ore; Italia Oggi

Con il D.L. fiscale approvato ieri in CdM è prevista la definizione delle liti pendenti, degli accertamenti e dei pvc in 20 rate trimestrali. Se il contribuente nell’ultima pronuncia ha vinto in secondo grado, la lite si definisce con il pagamento di 1/5 delle maggiori impose inizialmente pretese. Per tutte le liti pendenti e potenziali la data rilevante (per la notifica dei ricorsi, degli atti impositivi) è rappresentata dall’entrata in vigore del D.L.. La definizione riguarda solo le controversie devolute alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate (da notare che nelle altre definizioni vi rientrano anche gli atti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazio-ne. La somma richiesta è il valore della controversia (imposte senza sanzioni e interessi). La norma non chiarisce le modalità di calcolo per i casi di accoglimenti parziali delle impugnazioni. A parere degli autori, è probabile che in tali ipotesi sarà necessario individuare la somma relativa alla soccombenza del contribuente (per la quale è dovuta l’intera maggiore imposta), rispetto a quella relativa all’accoglimento del suo ricorso (per la quale è invece dovuta la metà ovvero 1/5 della maggiore imposta pretesa).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).