L’Agenzia delle entrate, con i principi di diritto n. 4 e n. 5 si è occupata del gruppo Iva. Con il primo principio ha affermato che possono partecipare al “gruppo Iva”, in veste di soggetti controllati, solamente le società, in quanto il requisito del vincolo finanziario – consistente nel controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. – non è realizzabile nei confronti dei soggetti non costituiti in forma societaria. Con il successivo principio n. 5 ha affermato che per la verifica della sussistenza del vincolo economico occorre tenere conto delle attività previste nell'atto costitutivo e non di quella descritta nel codice Ateco.