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Licenziamento orale, la Cassazione ribadisce i termini per l’impugnazione

Pubblicato il 18 ottobre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Per la Corte di cassazione il licenziamento intimato oralmente non è soggetto al termine di decadenza dell'impugnazione stragiudiziale, ma al solo termine prescrizionale.

La decisione della Suprema corte trae origine dalla decisione della Corte d’appello che aveva confermato l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al lavoratore, considerando infondata la tesi datoriale dell'avvenuta impugnazione del licenziamento senza il rispetto dei termini di legge.

La Cassazione, con la sentenza in commento (ord. 12 ottobre 2018, n. 25561 ), nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre Cass., sez. lav., 9 novembre 2015, n. 22825), ribadisce che, posto il dato incontestato dell'oralità del licenziamento, va applicato il principio secondo cui il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente, e come tale non richiede un'impugnazione nel termine di cui all' articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, del 1966, anche a seguito della riforma attuata dall'articolo 32 della legge n. 183 del 2010, il quale fissa il dies a quo del termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento «in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anche se in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale ...».

Ne consegue che, in caso di licenziamento orale, mancando l'atto scritto da cui il legislatore del 2010, con espressa previsione, fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire per far valere l'inefficacia del licenziamento senza l'onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, con la conseguenza dell'assoggettabilità al solo termine prescrizionale.

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