Notizia

Licenziamento orale, la Cassazione ribadisce i termini per l’impugnazione

Pubblicato il 18 ottobre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Per la Corte di cassazione il licenziamento intimato oralmente non è soggetto al termine di decadenza dell'impugnazione stragiudiziale, ma al solo termine prescrizionale.

La decisione della Suprema corte trae origine dalla decisione della Corte d’appello che aveva confermato l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al lavoratore, considerando infondata la tesi datoriale dell'avvenuta impugnazione del licenziamento senza il rispetto dei termini di legge.

La Cassazione, con la sentenza in commento (ord. 12 ottobre 2018, n. 25561 ), nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre Cass., sez. lav., 9 novembre 2015, n. 22825), ribadisce che, posto il dato incontestato dell'oralità del licenziamento, va applicato il principio secondo cui il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente, e come tale non richiede un'impugnazione nel termine di cui all' articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, del 1966, anche a seguito della riforma attuata dall'articolo 32 della legge n. 183 del 2010, il quale fissa il dies a quo del termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento «in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anche se in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale ...».

Ne consegue che, in caso di licenziamento orale, mancando l'atto scritto da cui il legislatore del 2010, con espressa previsione, fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire per far valere l'inefficacia del licenziamento senza l'onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, con la conseguenza dell'assoggettabilità al solo termine prescrizionale.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).