Notizia

Decontribuzione dei premi di risultato, le istruzioni INPS

Pubblicato il 19 ottobre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’articolo 55 del D.L n. 50/2017 ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi e l’INPS, con circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, ha fornito indicazioni in merito.

Più precisamente, la norma ha soppresso il massimale più elevato di premi detassati (4.000,00 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000 euro, ed ha introdotto, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800 euro, le seguenti misure:

- una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;

- l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;

- la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa) ed è una riduzione dell’aliquota cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente.

Specifica l’Istituto che la misura spetta ai datori di lavoro privati intesi in senso atecnico, per cui il beneficio contributivo spetta anche ai premi erogati dai datori di lavoro non imprenditori; inoltre, è da ritenere operante il requisito del limite di reddito di lavoro dipendente, in capo al lavoratore, nell’anno precedente quello di percezione del premio.

L’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, nel caso in cui un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo può essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio, per cui è necessario che il lavoratore comunichi al proprio datore la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, che fruisce della decontribuzione di cui all’articolo 55 del D.L. n. 50/2017.

Ad ogni modo, la misura contributiva non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’INPS e spetta anche ai premi erogati nei mesi trascorsi dall’entrata in vigore della norma e nelle more dell’emanazione della circolare.

Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla riduzione contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i mesi di erogazione del premio non precedenti a maggio 2017.

 


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 aprile 2025
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e sog...

Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...