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Decontribuzione dei premi di risultato, le istruzioni INPS

Pubblicato il 19 ottobre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’articolo 55 del D.L n. 50/2017 ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi e l’INPS, con circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, ha fornito indicazioni in merito.

Più precisamente, la norma ha soppresso il massimale più elevato di premi detassati (4.000,00 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000 euro, ed ha introdotto, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800 euro, le seguenti misure:

- una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;

- l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;

- la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa) ed è una riduzione dell’aliquota cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente.

Specifica l’Istituto che la misura spetta ai datori di lavoro privati intesi in senso atecnico, per cui il beneficio contributivo spetta anche ai premi erogati dai datori di lavoro non imprenditori; inoltre, è da ritenere operante il requisito del limite di reddito di lavoro dipendente, in capo al lavoratore, nell’anno precedente quello di percezione del premio.

L’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, nel caso in cui un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo può essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio, per cui è necessario che il lavoratore comunichi al proprio datore la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, che fruisce della decontribuzione di cui all’articolo 55 del D.L. n. 50/2017.

Ad ogni modo, la misura contributiva non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’INPS e spetta anche ai premi erogati nei mesi trascorsi dall’entrata in vigore della norma e nelle more dell’emanazione della circolare.

Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla riduzione contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i mesi di erogazione del premio non precedenti a maggio 2017.

 


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