La CTR Emilia Romagna, con la sentenza n. 1841/XIII/2018 ha affermato che non è deducibile – perché manca l’inerenza – la perdita sofferta sul credito derivante da un finanziamento alla controllante in difficoltà. E questo anche se la holding debitrice viene assoggettata a procedura concorsuale, non avendo la società partecipata dimostrato l’utilità imprenditoriale di tale prestito.