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Cartelle, è un boomerang il ricorso per accelerare l’udienza di sospensiva

Pubblicato il 22 ottobre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Gli autori analizzano il caso in cui, a fronte di una cartella, non ancora esecutiva, il contribuente, in cerca di tutela la impugni per fissare l’udienza di sospensiva. Il rischio, infatti, è che il ricorso sia dichiarato inammissibile. La fattispecie è comune in quanto, in alcuni casi ancora oggi l’atto emesso dall’Agenzia delle entrate non è immediatamente esecutivo in quanto non si tratta di un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Iva o Irap. Alcune Commissioni Tributarie ritengono che in assenza di cartella – non essendo ancora iniziata l’attività di riscossione vera e propria – la richiesta di sospensiva non sia ammissibile. Perciò omettono di fissare l’udienza oppure dichiarano la richiesta inammissibile o infondata in assenza del cosiddetto “pericolo”. Altre Commissioni, pur ritenendo legittima la richiesta di sospensiva del ricorrente, per questioni organizzative, fissano l’udienza con deciso ritardo oppure preferiscono direttamente fissare il merito della controversia. In entrambi i casi quasi sempre si verifica che nelle more della fissazione dell’udienza (di sospensiva ovvero, direttamente, di merito) l’Agente della riscossione su input dell’ente impositore invia la cartella di pagamento, la quale – se non onorata entro i 60 giorni – comporta l’avvio delle procedure cautelari.