La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26646/2018 ha statuito che il giudice non può revocare l’ammissione della società al concordato preventivo per la pendenza di un contenzioso con le banche, non indicato nel piano né nella relazione, se l’esito non pregiudica i creditori. In caso di vittoria, infatti, ci sarebbe stato un vantaggio per la massa dei creditori, mentre nell’eventualità di una sconfitta le spese sarebbero state affrontate dai soci o attingendo a un fondo rischi costituito ad hoc.