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Definizione liti senza sconti con il rinvio della Cassazione

Pubblicato il 23 ottobre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nessuna modifica per la rottamazione ter prevista nel D.L. fiscale; le controversie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della lite che normalmente corrisponde alle imposte dovute. È prevista, tuttavia, una riduzione se l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nell'ultima pronuncia e precisamente sono dovute: la metà delle imposte in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e un quinto delle imposte se la soccombenza è nella pronuncia di secondo grado.

Se la lite riguarda invece le sole sanzioni, occorre distinguere se sono collegate al tributo; per la definizione non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo stesso è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione; se non sono collegate al tributo, possono essere definite con il pagamento del 40% ovvero del 15% se c'è una pronuncia sfavorevole all'Agenzia.

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Calendario
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Scadenza del 31 agosto 2026
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Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione del secondo trimestre relativa alle cessioni / prestazioni effettuate in Italia / altri Stati UE da parte dei soggetti ch...

Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di luglio.