Nessuna modifica per la rottamazione ter prevista nel D.L. fiscale; le controversie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della lite che normalmente corrisponde alle imposte dovute. È prevista, tuttavia, una riduzione se l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nell'ultima pronuncia e precisamente sono dovute: la metà delle imposte in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e un quinto delle imposte se la soccombenza è nella pronuncia di secondo grado.
Se la lite riguarda invece le sole sanzioni, occorre distinguere se sono collegate al tributo; per la definizione non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo stesso è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione; se non sono collegate al tributo, possono essere definite con il pagamento del 40% ovvero del 15% se c'è una pronuncia sfavorevole all'Agenzia.