Le novità introdotte con il D.L. fiscale portano ad affermare che le fatture emesse e quelle di acquisto devono essere ancora registrate, tuttavia, l’obbligo potrà cessare per alcuni soggetti dal 1° gennaio 2020. Nello specifico, viene modificato l’articolo 23, D.P.R. 633/1972 unificando, di fatto, il termine di registrazione sia delle fatture immediate che differite al giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per l’applicazione dell’Iva. Per le triangolazioni (consegna al terzo acquirente a cura del primo cedente) la nuova norma fissa il termine di registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la fattura è stata emessa, e cioè entro il mese dopo la consegna. Viene, inoltre, modificato il successivo articolo 25, D.P.R. 633/1972, eliminando l’obbligo di indicare il numero progressivo attributo in sede di registrazione delle fatture di acquisto, semplificazione apprezzabile in vista dell’obbligo della fatturazione elettronica, la cui registrazione sarà pressoché automatica.