La Corte di Giustizia UE, con la sentenza causa C-528/17 ha affermato che l’esenzione dal pagamento dell'Iva legittimamente ottenuta dall'importatore per l'introduzione di merci destinate a proseguire verso un altro Paese UE in dipendenza di una cessione intracomunitaria, non può essere revocata per effetto dell'evasione commessa dal cessionario, della quale l'importatore non era a conoscenza, né poteva rendersi conto. Tale conclusione non può essere inficiata dal fatto che l'importatore, nell'eventualità di un mancato pagamento dei dazi, in base alla normativa doganale può essere responsabile dell'obbligazione anche se in buona fede, stante la differente disciplina dei 2 settori tributari.