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DID online: è possibile renderla anche presso i patronati

Pubblicato il 24 ottobre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia oggi

L’ANPAL, con una notizia pubblicata sul proprio portale, ha reso noto che, a partire dal 22 ottobre 2018 gli operatori dei centri per l'impiego e i patronati convenzionati possono supportare i lavoratori nell'inserimento della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) accedendo all'area a loro riservata disponibile sul portale dell’Agenzia.

La DID Online è la dichiarazione che determina formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione di una persona, consentendole di usufruire dei servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro.

A partire dal 1° dicembre 2017 l’avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità - DID costituisce una condizione indispensabile per il riconoscimento al cittadino dello stato di disoccupazione. Con la nuova - ed obbligatoria - procedura telematica, ad ogni richiedente viene infatti assegnato un identificativo univoco della DID rilasciata che viene poi riportato all'interno della scheda anagrafica personale (SAP).

La DID può essere presentata:

- dai soggetti privi di occupazione, fatta eccezione per il lavoro e lo svolgimento di altre esperienze lavorative, che non costituiscono rapporto di lavoro, quale ad esempio i tirocini, servizio civile, borse di studio, ecc. ;

- dai titolari di partita IVA non movimentata nei 12 mesi precedenti alla presentazione della dichiarazione di disponibilità;

- dalle persone a rischio di disoccupazione, cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e può già essere resa durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Gli ulteriori requisiti richiesti per poter rilasciare la DID sono:

- essere cittadini italiani disoccupati e inoccupati

- aver compiuto 16 anni di età in regola con l’obbligo scolastico

-nel caso di cittadini extracomunitari, essere in possesso di permesso di soggiorno o in possesso di cedolino di rinnovo permesso di soggiorno.

Il Patto di servizio, non è altro che un accordo tra il lavoratore e il Centro per l'impiego, in cui vengono definite le azioni che il lavoratore deve effettuare ai fini di ricerca di una nuova occupazione. Se dopo 6 mesi dal primo colloquio e dopo aver rilasciato la DID, il lavoratore continua ad essere disoccupato, è necessario effettuare la conferma periodica della DID: per conservare lo stato di disoccupazione, il lavoratore deve presentarsi al Centro per l'impiego quando viene convocato e partecipare alle attività concordate nel Patto di Servizio, giustificando anche eventuali assenze per malattia o infortunio.

Lo stato di disoccupazione del lavoratore iscritto al Centro per l'impiego è sospeso quando viene accettata un’offerta di lavoro con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi. In questo caso, l'anzianità dello stato di disoccupazione riprende dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il rifiuto invece non ha nessuna conseguenza sullo stato di disoccupazione se viene da un padre o una madre nel primo anno di vita del bambino.

Il disoccupato iscritto al Centro per l'impiego perde lo stato di disoccupazione se:

- non rispetta, senza giustificato motivo, gli accordi del Patto di servizio sottoscritto con il Centro per l'impiego. In questo caso, potrà rilasciare una nuova DID dopo 2 mesi e stipulare un nuovo patto di servizio personalizzato

- rifiuta senza giustificato motivo un'offerta di lavoro da parte del Centro per l’impiego di durata superiore a 6 mesi, con sede raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. In questo caso, il disoccupato può presentare la domanda di una nuova DID dopo 4 mesi

- durante il periodo di percezione della NASpI, cassa integrazione o mobilità, rifiuta di partecipare a corsi della regione o un'offerta di lavoro la cui retribuzione sia superiore almeno del 20% rispetto all'indennità percepita. In questo caso, il disoccupato può presentare la domanda di una nuova DID dopo 4 mesi

- viene assunto con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi

- inizia un'attività di lavoro autonomo, a prescindere dal reddito annuo.

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