Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, ha fornito riscontro all’interpello, formulato dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.), riguardo la possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel D.Lgs.n. 66/2003 in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali. In particolare, viene chiesto se in tale ipotesi è possibile erogare unicamente la retribuzione spettante per la prestazione svolta senza la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva.
Il Ministero ha preliminarmente ricordato che si definisce lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, senza prevedere una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto, fermi restando i limiti di durata massima settimanale dell’orario di lavoro.
Con riferimento al lavoratore intermittente, la legge prevede l’applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione: il lavoratore intermittente non deve ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
Il legislatore non ha imposto alcun obbligo contrattuale in merito all’orario ed alla collocazione temporale di questa tipologia di prestazione lavorativa. Tuttavia, trattandosi comunque di un contratto di lavoro dipendente, la libera determinazione delle parti contraenti opera nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro.
Il Ministero perviene così alla conclusione che il datore di lavoro non è legittimato ad escludere l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni di legge (decreto legislativo n. 66/2003) e di quanto previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.