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Il patto di prova tutela datore e lavoratore

Pubblicato il 29 ottobre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia oggi

È valido il patto di prova anche se il lavoratore ha svolto le medesime mansioni per più datori di lavoro nel corso di un appalto. È quindi irrilevante la circostanza della continuità delle incombenze affidate negli avvicendamenti tra gli appaltatori, perché il patto di prova tutela entrambe le parti - e dunque anche il datore - che necessita di valutare non solo le qualità professionali del prestatore, ma anche la sua condotta generale.

È quanto ha stabilito la Corte di cassazione nell’ordinanza 18268 dell’11 luglio 2018. La Corte ha escluso la nullità del patto di prova ritenendo che la prestazione fosse stata eseguita nei confronti di soggetti differenti, non legati da rapporti con gli altri imprenditori, anche se l’attività svolta dal lavoratore di volta in volta presso differenti appaltatori era di contenuto identico a quello oggetto del patto.

La Corte ha così respinto il ricorso del lavoratore e ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro (985/2015) sulla scorta del proprio orientamento costante secondo cui nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, sicché esso è illegittimamente stipulato solo ove tale verifica sia già di fatto intervenuta con esito positivo per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo.

Conseguentemente, la ripetizione del patto in successivi contratti è ammessa «se in base all’apprezzamento del giudice di merito ci sia la necessità per il datore di lavoro di verificare oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute» (Cassazione 15059/2015).

In ragione del contemperamento delle esigenze sottese al risultato della prova è parsa dunque coerente alla Cassazione la valutazione dei giudici della Corte d’appello sulla legittimità del patto di prova, inserito in un contratto di nuova stipulazione che, anche se operante nel contesto dell’appalto, lasci inalterata la necessità di valutare gli elementi della qualificazione della prestazione lavorativa, ivi compreso il vincolo fiduciario, in presenza di differenti datori di lavoro.

Parrebbe quindi che, in caso di mancato superamento della prova, il datore di lavoro sia libero di recedere e non sia tenuto a motivare le ragioni della sua scelta. Tuttavia questa regola, che pure esiste, ha numerose e significative eccezioni.

È indispensabile che il patto di prova sia scritto e sottoscritto dalle parti contestualmente alla stipulazione del contratto di lavoro; occorre osservare il termine della prova che non deve essere oltrepassato.

La valutazione del datore di lavoro riguardo al mancato superamento deve poi riguardare l’inesatto o inadeguato svolgimento delle mansioni espressamente individuate nel patto. L’attribuzione di compiti diversi rispetto a quelli concordati può comportare l’illegittimità del recesso.

In generale il patto di prova deve prevedere la specifica indicazione delle mansioni assegnate. Il datore di lavoro per esprimere la sua valutazione, deve basarsi su compiti esattamente identificati. Il recesso intimato in assenza di tale requisito è da considerarsi illegittimo.

Il lavoratore licenziato che vuole impugnare in giudizio il provvedimento deve provare, secondo la regola generale del Codice civile, sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso sia stato determinato in realtà da un motivo estraneo alla funzione del patto di prova.

Il licenziamento intimato durante la prova trova comunque limite nel motivo illecito, ovverosia contrario a norme imperative di ordine pubblico o al buon costume. In tal caso il lavoratore può tentare di annullare il licenziamento dimostrando in giudizio che il recesso sia imputabile a un motivo illecito determinante e pertanto estraneo a ragioni attinenti la verifica.

Il lavoratore ha altresì la possibilità di dimostrare l’illegittimità del recesso nel caso in cui la durata del patto sia inadeguata al fine di accertare le proprie capacità professionali.


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