Notizia

Slalom di scadenze per definire pvc e avvisi

Pubblicato il 30 ottobre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia oggi

L’articolo analizza il contenuto della c.d. pace fiscale di cui possono formare oggetto di definizione i pvc (articolo 1) che risultano consegnati entro il 24 ottobre scorso, fermo restando che, sempre entro il 24 ottobre, non risulti notificato un atto di accertamento o un invito al contraddittorio derivante dallo stesso pvc. L’articolo 2 prevede che possono essere definiti gli atti di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero “non impugnati e ancora impugnabili” al 24 ottobre scorso. Invece, in presenza di atti “non impugnati e ancora impugnabili” al 24 ottobre, il contribuente potrà provvedere alla definizione (con il pagamento delle sole imposte), entro 30 giorni dalla predetta data “o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1” del D.Lgs. 218/1997 “che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).