L’articolo analizza il contenuto della c.d. pace fiscale di cui possono formare oggetto di definizione i pvc (articolo 1) che risultano consegnati entro il 24 ottobre scorso, fermo restando che, sempre entro il 24 ottobre, non risulti notificato un atto di accertamento o un invito al contraddittorio derivante dallo stesso pvc. L’articolo 2 prevede che possono essere definiti gli atti di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero “non impugnati e ancora impugnabili” al 24 ottobre scorso. Invece, in presenza di atti “non impugnati e ancora impugnabili” al 24 ottobre, il contribuente potrà provvedere alla definizione (con il pagamento delle sole imposte), entro 30 giorni dalla predetta data “o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1” del D.Lgs. 218/1997 “che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto”.